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Gara #453

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per conto del Comune di Bassano del Grappa (VI)
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Informazioni appalto

28/01/2025
Aperta
Servizi
€ 913.500,00
Berto Massimiliano
UNIONE MONTANA DEL BASSANESE

Categorie merceologiche

6651 - Servizi assicurativi

Lotti

1
B55F76ECA5
Qualità prezzo
LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
LOTTO 1: POLIZZA ALL RISKS PATRIMONIO
€ 375.000,00
€ 0,00
€ 0,00
2
B55F76FD78
Qualità prezzo
LOTTO 2: POLIZZA RCT/RCO
LOTTO 2: POLIZZA RCT/RCO
€ 330.000,00
€ 0,00
€ 0,00
3
B55F770E4B
Qualità prezzo
LOTTO 3: POLIZZA TUTELA LEGALE
LOTTO 3: POLIZZA TUTELA LEGALE
€ 42.000,00
€ 0,00
€ 0,00
4
B55F771F1E
Qualità prezzo
LOTTO 4: POLIZZA RC PATRIMONIALE
LOTTO 4: POLIZZA RC PATRIMONIALE
€ 36.000,00
€ 0,00
€ 0,00

Scadenze

13/03/2025 12:00
18/03/2025 12:00
18/03/2025 12:15

Allegati

Bando/disciplinare di gara prot. 1518/2025
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28/01/2025 13:43
517.10 kB
Modulistica per partecipare alle gare
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28/01/2025 13:43
269.61 kB
Copia dei 4 schemi di capitolato di polizza
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28/01/2025 13:43
1.05 MB
Statistiche sinistri, elenco immobili ed altri dati utili
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28/01/2025 13:43
81.90 kB

Chiarimenti

29/01/2025 12:15
Quesito #1
Buongiorno,

Con la presente siamo a sottoporre i seguenti quesiti:







1) (PER TUTTI I LOTTI ) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l’Appaltatore (“Assicuratore Aggiudicatario dell’appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.





2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice:



APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE



Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).



Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.







3) Chiediamo, se l’Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.





4) Per il lotto RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima



Esclusione Cyber

Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

(i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato;

(iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato.

La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.



5) Premi e assicuratori in corso e aliquota provvigionale relativa ai lotti Tutela Legale e Rc Patrimoniale.






In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.



29/01/2025 18:46
Risposta
In merito alla clausola di "ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI" si fa presente che la clausola è già presente in tutti i capitolati. Nella stessa si prevede espressamente che “la presente esclusione potrà essere precisata dall’aggiudicatario con altra formulazione ad essa analoga”.

In merito alla richiesta della disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE di una appendice, si ritiene che che la clausola proposta non sia altro che una ulteriore specifica della clausola Sanzioni Internazionali, si rimanda alla risposta fornita al quesito precedente (“la presente esclusione potrà essere precisata dall’aggiudicatario con altra formulazione ad essa analoga”).

Si conferma che il Comune di Bassano del Grappa (VI) NON HA ha rappresentanze, NON HA interessi commerciali, NON società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all’interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

In merito alla ipotesi di clausola di ESCLUSIONE CYBER, si evidenzia che la clausola è già presente nel capitolato. Nella stessa si prevede espressamente che “la presente esclusione potrà essere precisata dall’aggiudicatario con altra formulazione ad essa analoga”.

Infine in merito ai premi, assicuratori in corso e aliquota provvigionale relativa ai lotti Tutela Legale e Rc Patrimoniale si rendono le seguenti informazioni:
Polizza ALL RISKS: HDI ASSICURAZIONI per un premio annuo Lordo di euro 83.499,73=;
Polizza RCT/O: LLOYD’S INSURANCE COMPANY per un premio annuo Lordo di euro 78.240,00=;
Polizza TUTELA LEGALE: ROLAND per un premio annuo Lordo di euro 11.440,00;
Polizza RC PATRIMONIALE: XL INSURANCE COMPANY per un premio annuo Lordo di euro 9.900,00=.
Relativamente alla clausola Broker:
Aliquota provvigionale lotto Tutela Legale: 9%
Aliquota provvigionale lotto RC Patrimoniale: 9%
Distinti saluti
M. Berto

30/01/2025 11:37
Quesito #2
Buongiorno,
si chiede di specificare la percentuale delle provvigioni del broker per il LOTTO TUTELA LEGALE.
Infine, di specificare le modalità di stipula del contratto in caso di aggiudicazione ovvero se in modalità elettronica mediante sottoscrizione digitale del testo di polizza.

Grazie.
Cordiali saluti.

30/01/2025 19:02
Risposta
Abbiamo già risposto a quesito uguale informado che:
Aliquota provvigionale lotto Tutela Legale: 9%
Aliquota provvigionale lotto RC Patrimoniale: 9%
Distinti saluti
M. Berto
31/01/2025 12:42
Quesito #3
Buongiorno,
Con riferimento al lotto 1 All risks, richiediamo quanto segue:

1. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’art. 24 di pagina 31 del capitolato con la seguente Esclusione Cyber:

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall’Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica deidati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell’indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l’importo relativo al valore di tali Dati per l’Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati,

di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.



2. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’art 23 di pagina 31 del capitolato con la seguente Esclusione:

Il presente articolo modifica la polizza ed è soggetto a tutte le definizioni di polizza.

Il presente articolo si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

La polizza è modificata per includere quanto segue:

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all’interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l’uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente articolo cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

3. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, inserimento della seguente Clausola di esclusione territoriale:

Si intendono esclusi dal perimetro dell’assicurazione i seguenti paesi:

Afghanistan, Belarus, Cuba, Iran, Myanmar, North Korea, Russia, Syria, Ukraine (comprese le regioni dell'Ucraina controllate dal governo non ucraino: regioni della Crimea inclusa Sevastopol; Donetsk; Luhansk; Zaporizhzhia; e Kherson), Venezuela, Yemen, Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania inclusa Gerusalemme).

4. Disponibilità a consentire, in caso di aggiudicazione, sostituzione dell’art 25 di pagina 32 del capitolato con la seguente Clausola Sanzioni:

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.



5. Possibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l’art. 2 di pagina 19, punto a), come segue:

atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di sequestri, di confische, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.

Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

6. Conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare sia non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura

7. statistica sinistri completa e aggiornata relativa agli ultimi 5 anni; il file pubblicato sembra riportare soltanto una parte della statistica completa e comunque riferita solo agli anni dal 2017 al 2020

8. premio annuo lordo in corso

In attesa, porgiamo cordiali saluti

04/02/2025 09:50
Risposta
1. in merito “Esclusione Cyber” si segnala che La clausola è già presente nel capitolato. Nella stessa si prevede espressamente che “all’atto dell’emissione della polizza, la presente esclusione potrà essere precisata dall’aggiudicatario con altra formulazione ad essa analoga”.
2. In merito alla disponibilità a sostituire ll’art 23 di pagina 31 del capitolato, L’art. 23 di pag. 31 del Capitolato si prevede espressamente che “all’atto dell’emissione della polizza, la presente esclusione potrà essere precisata dall’aggiudicatario con altra formulazione ad essa analoga”.
3. In merito alla esclusione territoriale di alcuni paesi, si ritiene che la clausola possa essere considerata una precisazione dell’art. 25 di pag. 32 del Capitolato. Nello stesso si prevede espressamente che “all’atto dell’emissione della polizza, la presente esclusione potrà essere precisata dall’aggiudicatario con altra formulazione ad essa analoga”.
4. In merito alla possibile sostituzione dell’art 25 di pagina 32 del capitolato, si evidenzia che l’art. 25 di pag. 32 del Capitolato si prevede espressamente che “all’atto dell’emissione della polizza, la presente esclusione potrà essere precisata dall’aggiudicatario con altra formulazione ad essa analoga”.
5. Sulla possibilità di integrare, in caso di aggiudicazione, l’art. 2 di pagina 19, punto a), si conferma che trattasi di variante normativa NON ammessa.
6. Si conferma che la classe costruttiva relativa al patrimonio immobiliare è non combustibile, ovvero che gli immobili siano costruiti in misura predominante in cemento armato, acciaio, muratura, evidenziando che la tipologia costruttiva è indicata nel file excel sugli immobili pubblicato.
7. Si conferma, come indicato nel documento stesso, che la statistica sinistri riguarda un periodo di osservazione di cinque anni (30/11/2019 – 30/11/2024).
8. Si evidenzia che premio annuo lordo in corso è pari ad euro 83.499,73=.
Distinti saluti
M. Berto
04/02/2025 13:52
Quesito #5
RICHIESTA CHIARIMENTI LOTTO 4: POLIZZA RC PATRIMONIALE (CIG B55F771F1E)

Al fine di favorire il criterio di massima partecipazione cosi come voluto dal legislatore, siamo a richiedere, note oramai le problematiche mondiali attuali, e vista la poca attinenza della richiesta con il rischio oggetto di copertura, se fosse possibile solo in caso di eventuale aggiudicazione prevedere in polizza le seguenti esclusioni:

Esclusione PFAS
"Composti Fluorurati:
La polizza non copre qualsiasi danno, spesa o costo direttamente o indirettamente derivante da o connesso a sostanze alchiliche perfluorurate o polifluorurate, i sottoprodotti ed i prodotti della degradazione

Esclusione Covid
In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, è escluso
dall’Assicurazione qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) in materia di emergenza sanitaria, riferita alla patologia coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patolo-gia causata da sindrome respiratoria acuta coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.

Qualora i testi delle clausole sopra riportati non dovessero essere in linea con le richieste dell'Ente, vi preghiamo fornici delle eventuali alternative che saremo ben lieti di valutare.
Segnaliamo inoltre che la tematica oggetto di tale esclusione è considerata ad oggi tema molto importate per gli Assicuratori/Riassicuratori che trattano questo genere di rischio.

Restiamo pertanto in attesa di un vostro gentile riscontro e con l'occasione porgiamo cordiali saluti

04/02/2025 16:04
Risposta
Si ritengono le proposte non attinenti con la realtà del comune di Bassano del Grappa (VI) e, quindi, di quanto prescritto dal Capitolato.
Distinti saluti
M. Berto
04/02/2025 16:12
Quesito #6
Buongiorno,
con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento :
in merito al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale per il
Lotto 2: Polizza “TUTELA AMBIENTALE” , si chiede conferma che per servizi
analoghi a quelli oggetto del presente appalto si intendono servizi che
rientrino nel ramo Ministeriale 13 RC Generale.
Ringraziando
Restiamo in attesa di un vostro cortese quanto sollecito riscontro vista
l’imminente scadenza dei termini di gara.
Grazie
Cordiali saluti

04/02/2025 19:02
Risposta
Si conferma che, con rioferimento al lotto 2: Polizza “TUTELA AMBIENTALE” , per servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto si intendono servizi che rientrano nel ramo Ministeriale 13 RC Generale.
Distinti saluti
M. Berto
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