Inviato esito
UNIONE MONTANA DEL BASSANESE
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Gara #601
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Bassano del Grappa (VI) - CIG B6819852BB.Informazioni appalto
15/04/2025
Aperta
Servizi
€ 1.079.325,00
Berto Massimiliano
Categorie merceologiche
7994
-
Servizi di organismi di riscossione
Lotti
Inviato esito
1
B6819852BB
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Bassano del Grappa (VI)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali del Comune di Bassano del Grappa (VI)
€ 487.350,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.079.325,00
Determina n. 110 del 29.05.2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 02391510266 | ABACO S.P.A. |
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Berto | Massimiliano | Seggio di gara |
Commissione valutatrice
Determina n. 108
27/05/2025
|
Determina n. 108 del 27.05.2025 SHA-256: a2b199ea45bc35a915f6aff12eab2a2ee14b6cc558c1a8dd2d4956a703907fd3 27/05/2025 13:47 |
765.04 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Berto | Massimiliano | Presidente |
| Cani | Lucia | Componente |
| Campaganaro | Giuseppina | Componente |
Scadenze
12/05/2025 12:00
15/05/2025 12:00
15/05/2025 12:30
Avvisi pubblici
Allegati
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Bando/disciplinaregara prot. 05917 SHA-256: 24a8f9dd1ae3b5eeb69d97deca680c9c8fa24abd8506874ea5ced178c1ebc467 15/04/2025 14:53 |
546.14 kB | |
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Modulistica per la partecipazione alla gara SHA-256: 1ad4e873b5b19cc5a41b5416c8cead2b1e172b97a2c55dd9dffce35e43583b47 15/04/2025 14:53 |
125.85 kB | |
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Copia del Capitolato d'Oneri che norma i servizi in appalto SHA-256: 26ad743d369bc935ca1f486c059cd203a170c269b12790be587a0108c770fa46 15/04/2025 14:53 |
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Verbale di gara telematica n. 1: ammissioni dei concorrenti SHA-256: 668fd0fb79730dade9423e5caf5bc830f1fc75bdf36eec3442fcd9f81a6c22da 15/05/2025 18:21 |
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Verbale di gara telematica n. 2: valutazione delle offerte tecniche SHA-256: 14357976854501727b6268870dd5f7f3b455c8cc9f47584d4b1afe7732003adc 28/05/2025 13:32 |
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Verbale di gara telematica n. 3: proposta di aggiudicazione dell'appalto SHA-256: ca1f24aaae8aca7a1585c0bbf125f2d21c484acb15d8723d8066f22872fce39f 28/05/2025 15:21 |
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Determina n. 110 del 29.05.2025: aggiudicazione dell'appalto SHA-256: 8d7c0f4287f5055fc95cc834298b4d9aec01c10fb87e554a473f187466432ae5 29/05/2025 17:48 |
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Chiarimenti
16/04/2025 13:13
Quesito #1
Alla Sezione 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, lettera B.8 del Capitolato d’oneri, è richiesto, ai fini della partecipazione, la proprietà dei software per la gestione delle entrate oggetto della presente procedura di gara e che siano state implementate tutte le misure relative alle “caratteristiche di qualità, di sicurezza di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità” previste ai sensi dell’allegato B del regolamento <<Cloud della PA>> adottato secondo gli standard AgID nr.628/2021, B2 e C della determinazione ACN nr 307/2022 per i livelli di qualifica richiesti dalle P.A. relative alle modalità web browser. Si chiede conferma che il suddetto requisito è ritenuto soddisfatto qualora si sia licenziatari del software. In caso di risposta negativa si evidenzia che il suddetto requisito appare sproporzionato alla luce del principio di proporzionalità ex art. 10 comma 3, d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui “Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali”; detto disposto, come evidenziato nella relazione al Codice, “introduce certamente un favor per l’accesso al mercato ma compatibilmente con l’oggetto del contratto e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2024, n. 3663)
18/04/2025 09:49
Risposta
Si conferma che è considerato equiparato alla proprietà del software, il possesso della licenza d’uso, di un software in possesso delle caratteristiche previste dal bando di gara.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto
17/04/2025 11:34
Quesito #2
Buongiorno,
si richiedono chiarimenti con riferimento al punto B8 dei “requisiti di partecipazione” di cui al Disciplinare di gara che prevederebbe come requisito di ordine speciale:
“Avere la proprietà dei software per la gestione delle entrate oggetto della presente procedura di gara e che siano state implementate tutte le misure relative alle “caratteristiche di qualità, di sicurezza di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità” previste ai sensi dell’allegato B del regolamento <> adottato secondo gli standard AgID nr.628/2021, B2 e C della determinazione ACN nr 307/2022 per i livelli di qualifica richiesti dalle P.A. relative alle modalità web browser.”
Nello specifico, considerando che è presente una indicazione differente nel Capitolato d'Oneri, si chiede di conoscere se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche qualora l’appaltatore detenga i predetti software per il tramite di un titolo diverso dalla proprietà (i.e. licenza), evidenziando che nel caso di conferma del requisito della proprietà lo stesso risulterebbe limitativo alla libera partecipazione alla procedura di gara e dunque non in linea con le previsioni del Codice degli Appalti.
Si ringrazia e si inviano i nostri migliori saluti.
si richiedono chiarimenti con riferimento al punto B8 dei “requisiti di partecipazione” di cui al Disciplinare di gara che prevederebbe come requisito di ordine speciale:
“Avere la proprietà dei software per la gestione delle entrate oggetto della presente procedura di gara e che siano state implementate tutte le misure relative alle “caratteristiche di qualità, di sicurezza di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità” previste ai sensi dell’allegato B del regolamento <> adottato secondo gli standard AgID nr.628/2021, B2 e C della determinazione ACN nr 307/2022 per i livelli di qualifica richiesti dalle P.A. relative alle modalità web browser.”
Nello specifico, considerando che è presente una indicazione differente nel Capitolato d'Oneri, si chiede di conoscere se tale requisito possa ritenersi soddisfatto anche qualora l’appaltatore detenga i predetti software per il tramite di un titolo diverso dalla proprietà (i.e. licenza), evidenziando che nel caso di conferma del requisito della proprietà lo stesso risulterebbe limitativo alla libera partecipazione alla procedura di gara e dunque non in linea con le previsioni del Codice degli Appalti.
Si ringrazia e si inviano i nostri migliori saluti.
18/04/2025 09:50
Risposta
Abbiamo già rispposto che si conferma che è considerato equiparato alla proprietà del software, il possesso della licenza d’uso, di un software in possesso delle caratteristiche previste dal bando di gara.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto
22/04/2025 14:55
Quesito #3
Buon pomeriggio, con la presente richiediamo gentilmente di compilare l'allegata SCHEDA DATI, al fine di permettere alla scrivente società di elaborare la migliore offerta economica da produrre in gara.
In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
27/04/2025 08:30
Risposta
Si trasmette la scheda compilata con i dati richiesti.
Distinti saluti.
M. Berto
Distinti saluti.
M. Berto
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Scheda dati appalto in risposta ai quesiti posti SHA-256: 8b70d785e647f307d1f58bed78b5d139c86540d3e0d0afbcfbdcf680a366e6bd 27/04/2025 08:30 |
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28/04/2025 14:19
Quesito #4
Buon pomeriggio, con la presente siamo a richiedere il codice CNEL relativo al CCNL indicato nel disciplinare di gara "aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi". In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
29/04/2025 09:06
Risposta
Il codice CNEL è un dato inutile. Sia il bando di gara sia i modelli dell'offerta indicano qual'è il CCNLL di riferimento facilmente rinvenibile sul sito del Ministero del Lavoro al link: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/analisi-economiche-costo-lavoro/pagine/settore-del-terziario-della-distribuzione-e-dei-servizi
Li è facilmente scaribila la tabella coi costi ministeriali che per facilitarvi allegiamo.
Distinti saluti
M. Berto
Li è facilmente scaribila la tabella coi costi ministeriali che per facilitarvi allegiamo.
Distinti saluti
M. Berto
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Tabelle Ministeriali Settore del terziario della distribuzione e dei servizi SHA-256: 1b1bdb3fa55340af40b1c17ac96482e2f7ed9e5842e20674eaa1f032f9edfce2 29/04/2025 09:06 |
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29/04/2025 12:43
Quesito #5
Buongiorno,
si richiede un chiarimento relativamente al punto B7 del disciplinare, il quale indica "avere realizzato, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando (periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2024), almeno TRE (3), servizi identici a quelli oggetto dell’appalto con le seguenti caratteristiche:
- Durata continuativa non inferiore a 2 anni;
- Eseguiti per conto di un Comune (o Ente pubblico in generale) con una popolazione non inferiore a 30.000 (trentamila abitanti) come desumibile da fonte Istat".
Per servizi IDENTICI si fa riferimento esclusivamente all'aver eseguito i due punti sopra elencati o di averli eseguiti esclusivamente in concessione?
Averli eseguiti a supporto costituisce un limite?
Grazie
si richiede un chiarimento relativamente al punto B7 del disciplinare, il quale indica "avere realizzato, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente bando (periodo dal 01.12.2020 al 31.12.2024), almeno TRE (3), servizi identici a quelli oggetto dell’appalto con le seguenti caratteristiche:
- Durata continuativa non inferiore a 2 anni;
- Eseguiti per conto di un Comune (o Ente pubblico in generale) con una popolazione non inferiore a 30.000 (trentamila abitanti) come desumibile da fonte Istat".
Per servizi IDENTICI si fa riferimento esclusivamente all'aver eseguito i due punti sopra elencati o di averli eseguiti esclusivamente in concessione?
Averli eseguiti a supporto costituisce un limite?
Grazie
29/04/2025 13:05
Risposta
Si conferma che, i servizi relativi ad attività di supporto agli Enti NON sono validi ai fini del possesso del requisito.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto
29/04/2025 16:21
Quesito #6
Buon pomeriggio, in riferimento al chiarimento in merito al CCNL, con la presente siamo a richiedere la Tabella Ministeriale aggiornata all'anno in corso o comunque la più recente possibile. In attesa di un riscontro in merito, porgiamo cordiali saluti.
29/04/2025 17:00
Risposta
Vi abbiamo inviato le tabelle ministeriali disponibili sul sito del Ministero del Lavoro.
Quelle sono il riferimento ufficiale, non ve ne sono altri.
Distinti saluti
M. Berto
Quelle sono il riferimento ufficiale, non ve ne sono altri.
Distinti saluti
M. Berto
07/05/2025 16:49
Quesito #7
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti:
1. Si prega chiarire se è necessario allegare nella busta economica anche il PEF;
2. In merito alla voce “altre entrate” indicata alla sezione 1, lett. B e G del disciplinare, ai fini di una corretta valutazione economica degli operatori economici, si chiede di precisare il numero delle posizioni stimate, ovvero l’importo medio, inerenti le sanzioni amministrative, nonché il relativo importo totale, poiché per i crediti inerenti le sanzioni amministrative, a differenza di quelli di natura tributaria e patrimonale, è necessaria l’emissione dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
3. All’art. 4 del capitolato d’oneri è indicato che tutte le spese relative alle procedure esecutive sono addebitate al contribuente moroso e, una volta recuperate, rimborsate all’appaltatore negli importi effettivamente sostenuti che non potranno comunque superare gli importi previsti dal D.M. 21 novembre 2000. Si chiede conferma che trattasi di refuso e che gli importi delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive saranno rimborsati nelle misure previste al D.M. 14 aprile 2023 sia in caso di pagamento del debitore, sia in caso di discarico per inesigibilità;
4. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso;
5. Si richiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante;
6. In merito all’apertura dello sportello al pubblico, richiesto all’art. 10 del Capitolato, si chiede se l’Ente ha possibilità di mettere disposizione dell’aggiudicatario i locali, nonché chiarire, in caso di risposta affermativa, se verranno richiesti all’aggiudicatario costi per fitti e/o oneri;
7. Si prega di indicare oneri fiscali e spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario a norma dell’art. 15 del Capitolato;
8. Si chiede di precisare il termine entro il quale il Comune procederà a discaricare le posizioni ritenute inesigibili dall’aggiudicatario, nonché chiarire se, trascorso tale termine, le posizioni ritenute inesigibili precedentemente inviate dal Concessionario, possono considerarsi automaticamente discaricate;
9. Al fine di valutare correttamente l'adeguatezza e la sostenibilità del progetto (cfr. co 5, art. 185, D.Lgs. 36/2023), si chiede conferma che la valutazione economica/finanziaria debba essere effettuata utilizzando, come liste da affidarsi, i dati indicati alla tabella riportata alla sezione 1, lettera G, del disciplinare di gara, considerando la durata dell’affidamento senza le opzioni di rinnovo e proroga, e pertanto un carico complessivo stimato di € 3.480.000,00, pari alla somma degli importi indicati alle singole celle della 2^ colonna alla 5^ colonna della succitata tabella;
10. Si prega mettere a disposizione dei partecipanti il PEF redatto dall’Ente inerente la procedura in oggetto;
11. Alla sezione 5 del disciplinare sono indicati i punteggi assegnati all’offerta tecnica dei partecipanti, si evidenzia una incongruità fra i fattori ponderali indicati dall’elemento A all’elemento G poiché sommandoli si ottiene un massimo di 82,5 punti, mentre sommando quelli indicati nelle singole formule degli elementi succitati si ottiene un totale di 77,5 punti; tuttavia sommando i punteggi indicati alla sezione 1, lettera J, del disciplinare, il totale degli elementi è pari a 80 punti. Si chiede un chiarimento a tal proposito.
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
1. Si prega chiarire se è necessario allegare nella busta economica anche il PEF;
2. In merito alla voce “altre entrate” indicata alla sezione 1, lett. B e G del disciplinare, ai fini di una corretta valutazione economica degli operatori economici, si chiede di precisare il numero delle posizioni stimate, ovvero l’importo medio, inerenti le sanzioni amministrative, nonché il relativo importo totale, poiché per i crediti inerenti le sanzioni amministrative, a differenza di quelli di natura tributaria e patrimonale, è necessaria l’emissione dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910;
3. All’art. 4 del capitolato d’oneri è indicato che tutte le spese relative alle procedure esecutive sono addebitate al contribuente moroso e, una volta recuperate, rimborsate all’appaltatore negli importi effettivamente sostenuti che non potranno comunque superare gli importi previsti dal D.M. 21 novembre 2000. Si chiede conferma che trattasi di refuso e che gli importi delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive saranno rimborsati nelle misure previste al D.M. 14 aprile 2023 sia in caso di pagamento del debitore, sia in caso di discarico per inesigibilità;
4. Si chiede conferma che la cura del contenzioso riguardi esclusivamente le attività e/o gli atti posti in essere dal Concessionario stesso con esclusione delle attività ed atti di competenza dell’Ente; si chiede inoltre conferma che eventuali spese di lite a cui l’Ente impositore dovesse essere condannato, restano a carico dell’Ente impositore stesso;
5. Si richiede di precisare se la procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 debba essere effettuata a discrezione del Concessionario, qualora ritenuta la miglior procedura esperibile per ottenere la riscossione in termini di efficacia ed efficienza, o se invece debba essere svolta per tutte le partite affidate indistintamente e nel caso di esito infruttuoso addebitando i relativi costi alla Stazione appaltante;
6. In merito all’apertura dello sportello al pubblico, richiesto all’art. 10 del Capitolato, si chiede se l’Ente ha possibilità di mettere disposizione dell’aggiudicatario i locali, nonché chiarire, in caso di risposta affermativa, se verranno richiesti all’aggiudicatario costi per fitti e/o oneri;
7. Si prega di indicare oneri fiscali e spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario a norma dell’art. 15 del Capitolato;
8. Si chiede di precisare il termine entro il quale il Comune procederà a discaricare le posizioni ritenute inesigibili dall’aggiudicatario, nonché chiarire se, trascorso tale termine, le posizioni ritenute inesigibili precedentemente inviate dal Concessionario, possono considerarsi automaticamente discaricate;
9. Al fine di valutare correttamente l'adeguatezza e la sostenibilità del progetto (cfr. co 5, art. 185, D.Lgs. 36/2023), si chiede conferma che la valutazione economica/finanziaria debba essere effettuata utilizzando, come liste da affidarsi, i dati indicati alla tabella riportata alla sezione 1, lettera G, del disciplinare di gara, considerando la durata dell’affidamento senza le opzioni di rinnovo e proroga, e pertanto un carico complessivo stimato di € 3.480.000,00, pari alla somma degli importi indicati alle singole celle della 2^ colonna alla 5^ colonna della succitata tabella;
10. Si prega mettere a disposizione dei partecipanti il PEF redatto dall’Ente inerente la procedura in oggetto;
11. Alla sezione 5 del disciplinare sono indicati i punteggi assegnati all’offerta tecnica dei partecipanti, si evidenzia una incongruità fra i fattori ponderali indicati dall’elemento A all’elemento G poiché sommandoli si ottiene un massimo di 82,5 punti, mentre sommando quelli indicati nelle singole formule degli elementi succitati si ottiene un totale di 77,5 punti; tuttavia sommando i punteggi indicati alla sezione 1, lettera J, del disciplinare, il totale degli elementi è pari a 80 punti. Si chiede un chiarimento a tal proposito.
Si resta in attesa di Vostro cortese riscontro e si porgono distinti saluti.
11/05/2025 09:15
Risposta
Risposta 1: Trattasi di appalto di servizi, non di una concessione, non deve essere presentato alcun PEF.
Risposta 2: In merito alla voce “altre entrate” indicata alla sezione 1, lett. B e G del disciplinare, pur ritenendo i dati ampiamente esaustivi, si riportano di seguito gli importi iscritti a ruolo dagli anni 2021 al 2024:
Anno 2021: 19 partire per euro 13.962,55. Oneri: 5 partite per euro 46.685,73.
Anno 2022: 12 partire per euro 29.764,58. Oneri: 1 partita per euro 89,05.
Anno 2023: 6 partire per euro 9.109,79. Oneri: 1 partita per euro 152.566,96.
Anno 2024: 3 partire per euro 20.516,00.
Risposta 3: Relativamente all’art. 4 del capitolato d’oneri, si conferma che non si tratta di un refuso, bensì che entrambi i decreti saranno applicabili stante il richiamo nel secondo decreto in ordine temporale alla tabella A allegata al decreto del ministero delle finanze del 2000.
Risposta 4: in merito alla cura del contenzioso, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 8 del Capitolato d’oneri dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, l'appaltatore assumerà l'intera responsabilità dei servizi oggetto di appalto e subentrerà all'Ente in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti comunali. L'appaltatore con il presente capitolato d'oneri si obbliga a: (…) Resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi di giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini vigenti, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza. Si evidenzia, inoltre, che, in base a quanto stabilito nell’articolo 9 lett. F, del Capitolato:
- l'appaltatore sta in giudizio per gli atti di sua competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti del Comune. Per la gestione del contenzioso, l'appaltatore si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza dell'appalto;
- l'appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire un supporto tecnico amministrativo per consentire l’eventuale costituzione in giudizio da parte del Comune;
- l’esito del giudizio deve essere tempestivamente comunicato al Comune.
Risposta 5: in merito alla procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, si evidenzia che l’attività è specificamente disciplinata nell’articolo 9 lett. B del Capitolato d’oneri dove viene precisato che:
- (…) Preventivamente, l'appaltatore deve valutare, avvalendosi di tutti gli strumenti e delle banche dati a disposizione, tanto il debito, inteso come importo ed anzianità, quanto il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. Tale valutazione di solvibilità del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare.
- sulla base della suddetta verifica, porre in essere autonomamente, senza limiti territoriali, entro e non oltre i termini di legge e del presente Capitolato, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive, in relazione all'ammontare del debito, ivi compreso ogni altro provvedimento connesso e consequenziale all’adozione delle procedure coattive, idonei a garantire un’efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate, nonché, al tempo stesso, di risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili; parimenti, a conclusione della suddetta verifica, l'appaltatore potrà segnalare all’ente eventuali debitori per i quali vi siano fondati motivi, da specificare nella segnalazione, per ritenere la procedura infruttuosa. L’ente, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere, comunque, l’attivazione delle procedure esecutive e/o cautelari anche per questi ultimi debitori o fornire diverse indicazioni.
- con riferimento a talune situazioni particolari, l'appaltatore potrà concordare con il Comune di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito, con relativi oneri a carico del Comune solo in caso di inesigibilità del credito o di sgravio totale;
Risposta 6: relativamente allo sportello al pubblico, richiesto all’art. 10 del Capitolato, si rammenta che la gestione del servizio, prima della gara, era affidata all’Agenzia delle Entrate che si avvaleva dell’ Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa. Parimenti l’aggiudicatario dovrà garantire un proprio sportello al pubblico, come richiesto all’art. 10 del Capitolato. E’ chiaro che non è il Comune di Bassano del Grappa (VI) che mette a disposizione gli spazi per lo sportello.
Risposta 7: rispetto all’art. 15 del Capitolato, si ricorda che il bando di gara prevede che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a cura del segretario comunale ed è soggetto ad imposta di bollo di 250 euro. Le spese di rogito saranno quantificate dal segretario comunale dopo l’aggiudicazione.
Risposta 8: si evidenzia che nel capitolato d’oneri non è previsto un termine. In ogni caso si evidenzia che in base quanto stabilito all’art 9 lettera G del Capitolato d’oneri riguardo alla rendicontazione che dovrà essere effettuata si prevede che le rendicontazioni devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause di mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti discaricati ed annullati, degli eventuali rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con indicazione delle cause di inesigibilità e di ogni altra informazione utile al Comune. Per completezza si riporta quanto stabilito all’articolo 3 del Capitolato d’oneri, laddove prescrive che l'appalto, in ogni caso:
- ricomprende le pratiche affidate nel periodo che va dalla data di affidamento sino al 31.05.2029, (31.05.2033 in caso di prolungamento della durata);
- e si protrae sino all’esaurimento delle pratiche affidate; si precisa che, trascorsi 36 mesi dall’affidamento del lotto, si procede ad esaurimento del lotto stesso mediante comunicazione di inesigibilità.
Risposta 9: si ritiene che il punto “G” ed il punto “H” della sezione 1 del bando di gara, siano chiari, precisi, puntuali e tali da consentire a chiunque di comprendere come debba essere formulata l’offerta economica.
Risposta 10: vale quanto risposto al n. 1.
Risposta 11: si conferma che come previsto dal punto “J” della sezione i del disciplinare di gara, il criterio di aggiudicazione è quello dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023 e secondo i seguenti elementi di valutazione:
Elemento di valutazione Fattore ponderale
A. Gestione dei servizi 25,00
B. Gestione rapporti con l'Ente 10,00
C. Gestione dei rapporti con i contribuenti 20,00
D. Risorse dedicate 10,00
E. Migliorie al servizio 5,00
F. Esperienze qualificanti 5,00
G. Certificazioni qualificanti 5,00
H. Offerta economica 20,00
Totale 100,00
Si conferma che i fattori ponderali relativi a ciascun elemento di valutazione, sono quelli di cui sopra. Di eventuali discrasie ci si scusa.
Distinti saluti
M. Berto
Risposta 2: In merito alla voce “altre entrate” indicata alla sezione 1, lett. B e G del disciplinare, pur ritenendo i dati ampiamente esaustivi, si riportano di seguito gli importi iscritti a ruolo dagli anni 2021 al 2024:
Anno 2021: 19 partire per euro 13.962,55. Oneri: 5 partite per euro 46.685,73.
Anno 2022: 12 partire per euro 29.764,58. Oneri: 1 partita per euro 89,05.
Anno 2023: 6 partire per euro 9.109,79. Oneri: 1 partita per euro 152.566,96.
Anno 2024: 3 partire per euro 20.516,00.
Risposta 3: Relativamente all’art. 4 del capitolato d’oneri, si conferma che non si tratta di un refuso, bensì che entrambi i decreti saranno applicabili stante il richiamo nel secondo decreto in ordine temporale alla tabella A allegata al decreto del ministero delle finanze del 2000.
Risposta 4: in merito alla cura del contenzioso, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 8 del Capitolato d’oneri dal giorno delle consegne e dall'effettivo inizio della gestione, l'appaltatore assumerà l'intera responsabilità dei servizi oggetto di appalto e subentrerà all'Ente in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai regolamenti comunali. L'appaltatore con il presente capitolato d'oneri si obbliga a: (…) Resistere in sede contenziosa, in tutti i gradi di giudizio, nel rispetto delle disposizioni e dei termini vigenti, facendosi carico di tutte le spese giudiziali in caso di soccombenza. Si evidenzia, inoltre, che, in base a quanto stabilito nell’articolo 9 lett. F, del Capitolato:
- l'appaltatore sta in giudizio per gli atti di sua competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti del Comune. Per la gestione del contenzioso, l'appaltatore si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza dell'appalto;
- l'appaltatore è tenuto, inoltre, a fornire un supporto tecnico amministrativo per consentire l’eventuale costituzione in giudizio da parte del Comune;
- l’esito del giudizio deve essere tempestivamente comunicato al Comune.
Risposta 5: in merito alla procedura mobiliare eseguita a mezzo Funzionario Responsabile della Riscossione prevista dal Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, si evidenzia che l’attività è specificamente disciplinata nell’articolo 9 lett. B del Capitolato d’oneri dove viene precisato che:
- (…) Preventivamente, l'appaltatore deve valutare, avvalendosi di tutti gli strumenti e delle banche dati a disposizione, tanto il debito, inteso come importo ed anzianità, quanto il debitore, inteso come persona fisica e/o giuridica. Tale valutazione di solvibilità del debitore deve consentire di delinearne il profilo in termini di capacità contributiva, provvedendo ad accertare la solvibilità anche dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare.
- sulla base della suddetta verifica, porre in essere autonomamente, senza limiti territoriali, entro e non oltre i termini di legge e del presente Capitolato, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive, in relazione all'ammontare del debito, ivi compreso ogni altro provvedimento connesso e consequenziale all’adozione delle procedure coattive, idonei a garantire un’efficace e tempestiva riscossione delle entrate affidate, nonché, al tempo stesso, di risparmiare sui costi a fronte di quote certamente inesigibili; parimenti, a conclusione della suddetta verifica, l'appaltatore potrà segnalare all’ente eventuali debitori per i quali vi siano fondati motivi, da specificare nella segnalazione, per ritenere la procedura infruttuosa. L’ente, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere, comunque, l’attivazione delle procedure esecutive e/o cautelari anche per questi ultimi debitori o fornire diverse indicazioni.
- con riferimento a talune situazioni particolari, l'appaltatore potrà concordare con il Comune di far ricorso, anziché alle procedure privilegiate di cui al D.P.R. 602/73, alle procedure giudiziali ordinarie previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito, con relativi oneri a carico del Comune solo in caso di inesigibilità del credito o di sgravio totale;
Risposta 6: relativamente allo sportello al pubblico, richiesto all’art. 10 del Capitolato, si rammenta che la gestione del servizio, prima della gara, era affidata all’Agenzia delle Entrate che si avvaleva dell’ Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa. Parimenti l’aggiudicatario dovrà garantire un proprio sportello al pubblico, come richiesto all’art. 10 del Capitolato. E’ chiaro che non è il Comune di Bassano del Grappa (VI) che mette a disposizione gli spazi per lo sportello.
Risposta 7: rispetto all’art. 15 del Capitolato, si ricorda che il bando di gara prevede che il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a cura del segretario comunale ed è soggetto ad imposta di bollo di 250 euro. Le spese di rogito saranno quantificate dal segretario comunale dopo l’aggiudicazione.
Risposta 8: si evidenzia che nel capitolato d’oneri non è previsto un termine. In ogni caso si evidenzia che in base quanto stabilito all’art 9 lettera G del Capitolato d’oneri riguardo alla rendicontazione che dovrà essere effettuata si prevede che le rendicontazioni devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause di mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti discaricati ed annullati, degli eventuali rimborsi, dello stato di eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con indicazione delle cause di inesigibilità e di ogni altra informazione utile al Comune. Per completezza si riporta quanto stabilito all’articolo 3 del Capitolato d’oneri, laddove prescrive che l'appalto, in ogni caso:
- ricomprende le pratiche affidate nel periodo che va dalla data di affidamento sino al 31.05.2029, (31.05.2033 in caso di prolungamento della durata);
- e si protrae sino all’esaurimento delle pratiche affidate; si precisa che, trascorsi 36 mesi dall’affidamento del lotto, si procede ad esaurimento del lotto stesso mediante comunicazione di inesigibilità.
Risposta 9: si ritiene che il punto “G” ed il punto “H” della sezione 1 del bando di gara, siano chiari, precisi, puntuali e tali da consentire a chiunque di comprendere come debba essere formulata l’offerta economica.
Risposta 10: vale quanto risposto al n. 1.
Risposta 11: si conferma che come previsto dal punto “J” della sezione i del disciplinare di gara, il criterio di aggiudicazione è quello dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 36/2023 e secondo i seguenti elementi di valutazione:
Elemento di valutazione Fattore ponderale
A. Gestione dei servizi 25,00
B. Gestione rapporti con l'Ente 10,00
C. Gestione dei rapporti con i contribuenti 20,00
D. Risorse dedicate 10,00
E. Migliorie al servizio 5,00
F. Esperienze qualificanti 5,00
G. Certificazioni qualificanti 5,00
H. Offerta economica 20,00
Totale 100,00
Si conferma che i fattori ponderali relativi a ciascun elemento di valutazione, sono quelli di cui sopra. Di eventuali discrasie ci si scusa.
Distinti saluti
M. Berto
12/05/2025 09:50
Quesito #8
A seguito della risposta n. 4 fornita l’11/05 us inerente la gestione del contenzioso, si chiede conferma che le eventuali spese giudiziali a carico dell’aggiudicatario del servizio in caso di soccombenza in giudizio sono riferite alle attività svolte e agli atti emessi dall’aggiudicatario stesso.
12/05/2025 12:40
Risposta
Confermo che la risposta è già stata fornita e che la frase "l'appaltatore sta in giudizio per gli atti di sua competenza" sia inequivocabilmente chiara e precisa.
Distinti saluti
M. Berto
Distinti saluti
M. Berto